Impresa edile evade l’Iva. Sequestro preventivo di 47mila euro

Il provvedimento della Guardia di Finanza di Vercelli al termine di minuziosi accertamenti

Continua l’azione di contrasto alle frodi fiscali che alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti: la Guardia di Finanza del capoluogo vercellese, a seguito di un accertamento fiscale effettuato dall’Agenzia delle Entrate e su delega della locale Procura della Repubblica, ha sottoposto a sequestro preventivo, nella forma per equivalente, un patrimonio di circa 47.000 euro costituito da saldi attivi di conti correnti.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate di Vercelli ha individuato una società operante nel settore delle costruzioni che presentava peculiari elementi di rischio e che tra l’altro aveva trasferito la propria sede legale da altra provincia presso la nostra. La verifica fiscale ha consentito di scoprire un espediente, posto in essere dall’impresa, consistente nella mancata contabilizzazione  dell’iva a debito sul registro contabile obbligatorio: seppur regolarmente emesse con l’indicazione dell’imponibile e della relativa imposta, le fatture venivano registrate senza l’addebito dell’iva al cliente con l’indebita applicazione del meccanismo reverse-charge, al solo scopo di evadere il tributo indiretto.

Il Tribunale, condividendo il percorso d’indagine emerso alla conclusione della verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle Entrate ha disposto il sequestro, per un importo complessivo di 193mila euro.

Al termine delle indagini condotte è stato riscontrato che la società, per l’anno 2012, ha indicato nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo, in violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 74/2000.

Sono stati sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. tutti i beni rientranti nella disponibilità dell’impresa e dell’amministratore che risulta indagato, tra cui 3 conti correnti bancari.

Il reverse charge (cd. inversione contabile), disciplinato dall’art 17 del DPR 633/1972 prevede che il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, deve pagare l’imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest’ultimo riceve dal cliente così l’importo del bene ceduto o della prestazione eseguita, in modo tale da essere esonerato dall’obbligo di versare l’Iva dell’operazione realizzata. In realtà scopo della norma è quello di evitare le frodi Iva, in quanto il cedente non corre il rischio di «dimenticare» il versamento dell’Iva mentre il cessionario non può «dimenticarsi» di annotare l’Iva perché altrimenti sarebbe nulla la registrazione.