Stagione calcistica: scattano i divieti per alcol, bottiglie e lattine

La Prefettura di Vercelli dirama l'ordinanza che regola la materia allo Stadio Piola e nelle aree circostanti

L’attività calcistica si appresta a entrare nella fase più “calda”, quella dei campionati e delle altre competizioni. Anche quest’anno, dunque, la prefettura di Vercelli ha diramato l’ordinanza che, in particolare, regola la somministrazione di bevande alcoliche e l’introduzione di oggetti pericolosi allo Stadio Piola.

Ecco il testo del dispositivo: «In occasione di tutti gli incontri di calcio valevoli per la Tim Cup (Coppa Italia), quelli del campionato di serie C nonché incontri amichevoli, che verranno disputati presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli dalle società calcistiche ProVercelli 1892 e A.C. Gozzano,  si prescrive quanto segue: 

·        durante la stagione calcistica 2019/2020, all’interno dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli, sono vietate l’introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto e la cessione, anche a titolo gratuito, ed il consumo di  bevande alcoliche  con gradazione volumetrica  superiore a 0,5%.

Il medesimo divieto opera, escluso quello per il consumo, nei confronti di bevande non alcoliche contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica e involucri di cartone o tetrapack. La vendita di bevande non alcoliche sarà pertanto consentita, esclusivamente, in bicchieri di carta o plastica leggera.

·        i divieti relativi alle bevande alcoliche, ivi compreso il consumo, e le modalità di mescita delle bevande non alcoliche previsti nel precedente punto 1) trovano applicazione, a partire dalle due ore antecedenti la partita e fino un’ora dopo il termine dell’incontro, anche nelle aree immediatamente adiacenti lo stadio. Il medesimo divieto opera anche per gli esercizi in forma fissa e ambulante, i circoli privati, i punti vendita della grande distribuzione, i mercati comunali, ubicati nell’area urbana ricompresa nel perimetro costituito dalle seguenti strade e/o piazze della Città di Vercelli: Piazza Solferino, Viale Rimembranza, Via Benadir, Via Derna, Piazza Cesare Battisti, Via Giovine Italia, Largo d’Azzo, Via XX Settembre, Corso De Gregori.

3) sono esclusi dai divieti indicati nel precedente punto 2) gli esercizi di ristorazione per quanto concerne la somministrazione di bevande, che dovrà essere comunque moderata ove riguardi soggetti interessati alla manifestazione, effettuata al tavolo congiuntamente ai pasti;

4) è comunque vietato, nelle fasce orarie d’interesse, a tutti i soggetti interessati alla manifestazione, di consumare e di detenere, a qualsiasi titolo, i prodotti di cui ai punti precedenti.

Il mantenimento degli effetti del presente provvedimento sarà valutato ogni qual volta se ne evidenziasse la necessità, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Questore di Vercelli è incaricato della notifica e dell’esecuzione della presente ordinanza, la quale viene altresì trasmessa, per le medesime finalità, al Comando Polizia Municipale di Vercelli, nonché alle Associazioni di categoria. Del contenuto del presente provvedimento è data notizia anche attraverso gli organi di informazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di pubblica sicurezza cureranno la vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica».