Decreto Covid di fine anno: come cambiano le regole tra green pass e quarantene

Il premier Mario Draghi

Dopo una lunga discussione, il consiglio dei Ministri, ha approvato mercoledì sera un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il tutto alla luce della rapida diffusione anche in Italia della variante Omicron che ha fatto schizzare verso l’alto il numero dei contagi.

Il testo, da quello che si legge nel comunicato ufficiale del governo (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912) prevede anzitutto nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Quindi per i vaccinati con terza dose o nei 120 giorni dal completamento del ciclo primario (seconda dose o dose unica) o dalla guarigione, sparisce l’obbligo di quarantena e anche la “corsa al tampone” in caso di contatti con contagiati: il test sarà necessario solo in caso di sintomi. Il tampone determina solo la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta in caso di esito negativo.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.