Elezioni di autunno e comunicazione: ecco le disposizioni diramate dalla Prefettura di Vercelli

In vista del prossimo turno elettorale amministrativo di ottobre che coinvolgerà anche diversi comuni vercellesi tra cui Gattinara e Santhià, riceviamo e pubblichiamo questo comunicato della Prefettura di Vercelli che indica i principali vincoli in materia di comunicazione, correlati alla scadenza del voto.

«Con decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2021, è stata fissata, nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. 

Per le predette consultazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. 

Tanto premesso si richiamano le seguenti disposizioni:

A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA
       CAMPAGNA ELETTORALE 

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si informa che tanto la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 4 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto, quanto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, pubblicata sul sito dell’Autorità stessa, hanno adottato le rispettive disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. 

Si soggiunge che, come precisato dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota del 28 novembre 2018, le elezioni suppletive della Camera e del Senato, costituendo ulteriore svolgimento delle operazioni di voto del 4 marzo 2018, sono regolate dalla disciplina contenuta nella delibera della medesima Autorità n. 1/18/CONS del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2018 (“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”). 

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’
     DI COMUNICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. 

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”».