Mascherine, seconde case, monitoraggio dei casi: ecco l’ordinanza regionale n. 50
Alla “Babele” di decreti e ordinanze che, in queste ultime settimane, hanno via via plasmato la nostra esistenza, si aggiunge l’ordinanza n. 50 che il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato nella giornata di sabato 2 maggio e che sarà valida dal 4 al 17 maggio.
Vediamo quali sono le principali disposizioni che, ovviamente, vanno a sommarsi a quelle disposte dalle autorità nazionali talvolta rafforzandole, in altre alleggerendole.
La novità principale è l’obbligo che l’ordinanza introduce di indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l ‘uso continuativo delle mascherine).
Altro nodo centrale: la mobilità non legata al lavoro. Da lunedì 4 è consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà esclusivamente per svolgere le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, oltre che per motivi indifferibili e a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti), ma è obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
Per quanto concerne la tutela degli operatori sanitari è disposto che nelle strutture sanitarie deve essere attuato un monitoraggio clinico degli operatori con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro. Viene mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria.
Tra le disposizioni contenute nell’ordinanza un capitolo corpoo è dedicato agli animali e alla loroc ura: è consentito l’allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio del Piemonte e nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale; il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti, l’impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio, se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi. E’ consentita l’attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale- toelettatura- ritiro animale” garantendo il distanziamento sociale.
L’ordinanza comprende anche altre disposizioni che ricalcano norme di carattere generale già ampiamente entrate nel sentire comune oltre che in diversi provvedimenti nazionali: obbligo per i soggetti con febbre maggiore di 37,5° C o con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i rapporti sociali e contattare il proprio medico curante; accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona; effettuazione delle consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie; accesso scaglionato ai mercati con sorveglianza per evitare assembramenti di polizia locale, Protezione civile o associazioni individuate dal sindaco; obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati dell’utilizzo di mascherine e guanti monouso; divieto alla sosta e all’assembramento presso i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati; blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei all’interno dei locali; accesso agli Uffici giudiziari previa rilevazione della temperatura corporea e con obbligo di mascherina; sospensione dell’attività degli Uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili.
Leggi in testo completo: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-_2_maggio_2020.pdf