Vercelli, chiarimenti del Comune sulla chiusura dei Centri commerciali

Eccezioni per gli esercizi di generi alimentari (di qualunque superficie), i negozi di piante e fiori, gli studi medici, gli esercizi di somministrazione, le rivendite di monopoli e le edicole

L’art. 28 del Decreto Del Presidente della Giunta Regionale n.11 del 20 ottobre stabilisce che “è vietata l’apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio”.

Al fine di attribuire alla generica dicitura “Grandi superfici di vendita” una interpretazione giuridicamente solida e che garantisca al contempo la massima tutela della salute dei cittadini nel corso dell’emergenza Covid-19, il Comune di Vercelli ha predisposto un chiarimento stabilendo che la suddetta definizione sia da intendere come comprensiva, oltre che delle grandi strutture di vendita (non alimentari), anche dei Centri commerciali classici e sequenziali con superficie di vendita complessivamente superiore a mq. 2500, intesi in tutti i singoli esercizi di vendita che li compongono, fatta eccezione per gli esercizi di generi alimentari (di qualunque superficie), i negozi di piante e fiori, gli studi medici, gli esercizi di somministrazione, le rivendite di monopoli e le edicole.